Art. 15.
(Gestione del patrimonio forestale).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di conservare, rafforzare e

 

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ripristinare le funzioni del patrimonio forestale possono concorrere, con risorse proprie aggiuntive rispetto a quelle necessarie per il finanziamento di parte nazionale delle misure di politica socio-strutturale finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), all'attuazione di misure di politica forestale attuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli interventi e il riparto delle relative risorse sono determinati con decreto emanato, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. I consorzi di miglioramento fondiario previsti dalle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e promossi dalle comunità montane, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.
      3. Le forme di gestione indicate dal presente articolo possono altresì godere dei benefìci previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvo-pastorali interessate abbiano un'estensione di almeno 5 ettari.